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Se le mansioni sono identiche, la posizione del dirigente da licenziare deve essere soggettivamente comparata

lo dice la Corte di appello di Milano

Il fatto.

Un dirigente è stato assunto con funzioni di Associate Partner. Successivamente, è stato licenziato insieme ad altri 25 dirigenti che prestavano la loro opera distribuiti su varie sedi del terrritorio nazionale. Le ragioni del licenziamento risiedevano nell'esigenza di riorganizzare e ridimensionare la struttura dell'organico, con la soppressione della posizione lavorativa; in azienda, però, sono rimaste le funzioni di Associate Partner che continuavano ad essere svolte da altri dirigenti rimasti in forza. Il dirigente licenziato ha impugnato il licenziamento  avanti il Tribunale di Milano, che gli ha respinto la domanda. La corte di Appello, chiamata a pronunciarsi, ha riformato la sentenza, affermando l’illegittimità del licenziamento  a causa della mancata comparazione soggettiva tra il dirigente licenziato e gli altri dirigenti rimasti in forza.

Per l’interesse del principio giuridico affermato dalla corte di appello, riportiamo la motivazione della sentenza:

“ Il collegio è pienamente consapevole dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità per il quale la giustificatezza del licenziamento del dirigente è fattispecie - contrattuale collettiva- diversa da quella - legale - di giustificato motivo, essendo qualificata solo dalla non arbitrarietà e rispettosità dei principi di correttezza e buona fede (cfr. tra le recenti: Cass. 20 giugno 2016 n. 12668), nonché dalla ragionevolezza e serietà del motivo di recesso, da accertarsi secondo un equo contemperamento dei contrapposti interessi ex art. 1371 c.c., applicabile appunto in quanto si tratta di ipotesi contrattuale collettiva. In particolare, la corte condivide la tesi secondo cui non appartiene alla fattispecie de qua il c.d. obbligo di repechage e comunque il carattere di extrema ratio della decisione espulsiva. Ciò nonostante, nel verificare il rispetto dei canoni della ragionevolezza, della correttezza e della buona fede - e a fortiori del rispetto dell’equo contemperamento degli opposti interessi di datore di lavoro e di lavoratore - non può non considerarsi che quando, come nel caso di specie, una posizione lavorativa venga soppressa ma altre analoghe siano conservate, vale a dire permangano al lavoro altri dirigenti svolgenti la medesima funzione, tali canoni richiedono l’indicazione e la prova delle ragioni della scelta in una logica di comparazione. Ciò è stato affermato dalla Corte di cassazione con riguardo al giustificato motivo di licenziamento di cui all’ art. 3 l. n. 604 del 1966 (cfr. : Cass. 21 dicembre 2001, n. 16144 e le numerose altre decisioni che sono seguite), la cui diversità dalla nozione di giustificatezza qui non rileva, in un caso e nell’ altro operando i comuni, suddetti canoni.”

Non essendo stata data prova della comparazione soggettiva, l’azienda è stata condannata a corrispondere al dirigente l’indennità supplementare che ha quantificato un 15 mensilità di retribuzione.

(Corte di  appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 313/2017 presidente e giudice relatore dott.ssa Vitali).

Impugnazione del licenziamento del dirigente   Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.

Dirigente e licenziamento disciplinare.

Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al  dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente

Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.

Licenziamento con comunicazione scritta e specifica

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.  Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni  si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.