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Durante l'emergenza pandemica, illegittimo licenziare il dirigente al pari degli altri dipendenti

tag  News  covid  licenziamento  dirigente 

06/03/2021

Lo afferma il Tribunale di Roma

L'art. 46 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha introdotto una disposizione generale di divieto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto all'emergenza sanitaria del Covid 19. Questo divieto è attualmente in vigore per plurime e successive proroghe legislative che via via sono intervenute nel tempo a causa del perdurare della pandemia. La norma testualmente prevede che "..., il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604.” Il tribunale di Roma. Con ordinanza della fine del mese di febbraio 2021, ha dichiarato che nel divieto di licenziamento per motivi economici rientrano anche i dirigenti che così non possono essere licenziati per motivi economici al pari degli operai, degli impiegati e dei quadri. Per il tribunale questa lettura della norma è imposta dai principi di uguaglianza previsti dalla nostra Costituzione.  Per l’interesse che questa pronuncia riveste, la pubblichiamo nella sua interezza. Ordinanza tribunale di Roma licenziamento dirigente.

Impugnazione del licenziamento del dirigente   Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.

Dirigente e licenziamento disciplinare.

Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al  dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente

Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.

Licenziamento con comunicazione scritta e specifica

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.  Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni  si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.