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il contratto a part-time è nullo se non ha la forma scritta

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18/06/2019

vi è l'obbligo del datore di lavoro di pagare il tempo pieno solo in presenza dell'offerta della prestazione lavorativa

Una lavoratrice agisce in tribunale assumendo che il suo contratto di lavoro a part-time difettava della forma scritta e che il rapporto di lavoro doveva considerarsi a tempo pieno. Conseguentemente la lavoratrice ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni pari alla differenza esistente tra la prestazione a tempo pieno e la prestazione a tempo parziale. Il tribunale e la corte di appello hanno respinto questa domanda. 
La lavoratrice ha fatto ricorso in Cassazione.
La Cassazione ha accolto il ricorso affermando i seguenti principi:
1 il contratto a tempo parziale richiede, pena di nullità, la forma scritta. La forma risponde all'esigenza di garantire la certezza della natura del contratto responsabilizzando il consenso del lavoratore. L'assenza della forma scritta comporta come  conseguenza di legge che il contratto di lavoro debba considerarsi come rapporto di lavoro ordinario a tempo pieno, con il conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione parametrata all'orario di lavoro a tempo pieno.
2. Il lavoratore può ottenere il pagamento delle differenze tra la prestazione lavorativa a tempo pieno e quella a tempo parziale a condizione che abbia messo in mora il datore di lavoro offrendogli la residua prestazione lavorativa. Il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere il compenso della prestazione di lavoro non resa quando questa prestazione non è stata possibile a causa del suo rifiuto ingiustificato di riceverla. Il lavoratore per ottenere il risarcimento del danno pari alle ore di lavoro che non ha potuto prestare deve attivarsi offrendo l'esecuzione delle sue prestazioni, costituendo in mora il datore di lavoro. Il datore di lavoro si costituisce in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione con il compimento degli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
La Cassazione ha così affermato che, "In ipotesi di nullità del contratto a part-time per difetto dei requisiti del contenuto di forma previsti da norme imperative di legge, deve ritenersi costituito un ordinario rapporto di lavoro,  previa eliminazione della clausola nulla; con il conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive rispetto all'orario full time svolto, solo ove risulti la mora accipiendi di parte datoriale, in coerenza con il principio di corrispettività delle prestazione". Sentenza Cassazione n. 14.797 depositata in cancelleria il 30 maggio 2019.

 

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