05/03/2019
Nelle locazioni ad uso commerciale, industriale e in tutti gli altri casi diversi dalla locazione ad uso abitativo, il giudice non ha la facoltà di concedere una dilazione nel pagamento del canone e delle spese al conduttore che si è reso moroso nel loro pagamento. Questo orientamneto è ormai pacifico e consolidato. é stato espresso anche dalle sezioni unite della Corte Siuprema di Cassazione. Riportiamo la massima della Cassazione che non lascia spiragli di interpretazione.
“Questa Corte ha ormai definitivamente stabilito che nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla L. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo. Ed infatti il legislatore, nel dettare la disciplina della sanatoria in questione, non si e' limitato a prevedere in genere che il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tale effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni ed oneri ed accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di inadempimento da morosita' descritte e prese in considerazione dall'art. 5 della stessa legge, di tal che e' la stessa disposizione di cui all'art. 55 - la quale risulta inclusa tra quelle di natura processuale che, di per se', non sono idonee a dilatare l'ambito di applicazione di una norma di natura sostanziale - a delineare la limitazione del suo ambito di applicazione alle sole locazioni abitative (Cass. S.U., n. 272/99). ”Cass. Civ., 31 maggio 2010, n. 13248
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)