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Fine del distacco e licenziamento per giustificato motivo oggettivo

I motivi del licenziamento devono riferirsi all'organizzazione della società distaccante

La Corte d’appello di Campobasso ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato, per giustificato motivo oggettivo, a un dipendente della Proma SSA s.r.l. con mansioni di responsabile di produzione/fabbricazione.

La Corte d'appello  ha ritenuto dimostrati la crisi aziendale concernente sia lo stabilimento della società Proma SSA s.r.l. - datrice di lavoro, sia di quello della Proma s.p.a. (società appartenente al medesimo gruppo) presso cui il dipendente. era stato distaccato, nonché la riduzione di personale, la riorganizzazione della società datrice di lavoro con l’introduzione della nuova figura di responsabile operativo del gruppo societario nella persona di altro lavoratore, dipendente della società Proma s.r.l.
 La Corte di Cassazione, intervenendo  nella controversia, ha affermato " ...che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore distaccato presso un terzo, gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo devono essere verificati con riferimento all’ambito aziendale del datore di lavoro distaccante, sul quale ricade anche l’onere di provare, con riguardo all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, con la conseguenza che non è sufficiente ad integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento la mera cessazione dell’interesse al distacco o la soppressione del posto presso il terzo distaccato (Cass. n 5403 del 2010).”

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 5996/19; depositata il 28 febbraio.

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