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Per il mobbing lavorativo occorre una pluralità di comportamenti vessatori del datore di lavoro

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11/12/2018

é il lavoratore che deve darne la prova

Un lavoratore promuove un’azione risarcitoria chiamando avanti il tribunale, il suo datore di lavoro,  la Ansaldo Breda spa, perché venisse condannata al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una condotta di mobbing. La domanda è stata respinta sia dal tribunale che dalla Corte di Appello perché l’attività istruttoria espletata dal tribunale aveva smentito l’esistenza di ogni volontà persecutoria da parte dell’azienda. La cassazione, da parte sua,  ha ribadito che “ per la configurabilità del mobbing lavorativo debbono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; ) l'evento lesivo della salute, della personalità̀ o della dignità̀ del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità̀ psico-fisica e/o nella propria dignità̀; d) l'elemento soggettivo, cioè̀ l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi “. La sentenza ribadisce principi già affermati in modo uniforme dalla stessa corte che anche in questo caso non si è discostata da quei principi.

Cassazione sentenza n. 31877 pubblicata il 10 dicembre 2018.

Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità

15/12/2014 Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità quando: a ) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente; b ) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti... [Leggi tutto]

Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

15/12/2014 Nella procedura del licenziamento collettivo l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a ) carichi di... [Leggi tutto]

Procedura del licenziamento collettivo

14/12/2014   L'impresa, con più di 15 addetti , che ritenga, nell'arco di 120 giorni , di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo .La procedura si avvia con la comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali. La comunicazione deve contenere indicazione: dei... [Leggi tutto]

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).