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Nel licenziamento collettivo, le forme e le scadenze devono essere rigorosamente osservate anche se ad essere licenziati dovranno essere tutti i lavoratori.

L’elenco e i criteri adottati nella scelta dei licenziandi deve essere inviata entro 7 giorni.

Conclusa la procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali e comunicati i licenziamenti agli interessati, l’azienda ha l’obbligo di rendere noti entro 7 giorni dalla data di comunicazione dei licenziamenti stessi, l’elenco dei lavoratori licenziati, con i criteri di scelta adottati nella individuazione del personale licenziato.

Per assolvere questo l’obbligo l’azienda deve inviare una lettera con l’elenco dei lavoratori licenziati, agli enti regionali per l’impiego e alle associazioni sindacali di categoria ; questa lettera ha lo scopo di rendere visibile e controllabile dalle stesse organizzazioni sindacali la correttezza dell’agire del datore di lavoro nell’applicazione dei criteri di scelta, previsti nell’accordo sindacale a chiusura della procedura o nella lettera di avvio della procedura o nella legge.

Il termine dei 7 giorni è un termine che l’azienda deve osservare in modo rigoroso e puntuale. La sua inosservanza, per sè sola, comporta la illegittimità del licenziamento con la conseguenza che il singolo lavoratore licenziato avrà il diritto a percepire da 12 a 24 mensilità della sua retribuzione globale di fatto (se assunto prima del 7 marzo 2015).

Quest’ obbligo di comunicazione dell’azienda sussiste anche nelle procedure di licenziamento collettivo che riguardi la totalità dei lavoratori occupati e ciò in ragione della funzione di garanzia assegnata dalla legge alla comunicazione.

Questa comunicazione è tanto più necessaria nel caso in cui siano mantenuti in servizio, sia pur per il tempo occorrente alle operazioni di chiusura delle attività aziendali, dei dipendenti ancora indispensabili per l’esecuzione delle attività residuali di chiusura. Anche in questo caso occorre che vi sia l’applicazione di criteri di scelta predeterminati e controllabili da tutti i soggetti coinvolti. In questo caso occorre predisporre una graduatoria progressiva e da questa graduatoria, formato con rispetto dell’anzianità di servizio, dell’anzianità anagrafica e dei carichi di famiglia, bisogna che l’azienda attinga, di volta in volta, i lavoratori da licenziare via via nel tempo. Prima i più forti e poi i più deboli; senza favoritismi e scelte arbitrarie.

I lavoratori, che non hanno partecipato alla consultazione sindacale (la legge non concede loro questo diritto) devono essere posti in condizione di poter valutare la correttezza del comportamento aziendale, comprendendo i perché dell’agire del loro datore di lavoro. Per poter valutare devono poter conoscere.

Questi principi sono stati affermati per ultimo dalla cassazione nella sentenza n. 28034, resa pubblica il 2 novembre 2018.

Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità

15/12/2014 Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità quando: a ) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente; b ) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti... [Leggi tutto]

Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

15/12/2014 Nella procedura del licenziamento collettivo l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a ) carichi di... [Leggi tutto]

Procedura del licenziamento collettivo

14/12/2014   L'impresa, con più di 15 addetti , che ritenga, nell'arco di 120 giorni , di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo .La procedura si avvia con la comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali. La comunicazione deve contenere indicazione: dei... [Leggi tutto]

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).