06/01/2019
Un supermercato avvia una procedura di licenziamento collettivo che si conclude senza un accordo sindacale. Procedendo nell’individuazione dei lavoratori da licenziare, il supermercato adotta un criterio selettivo in cui le sue esigenze tecnico-organizzative del lavoro in turno hanno avuto attribuiti 10 punti rispetto ai criteri della anzianità di servizio (massimo 4 punti) e dei carichi di famiglia (1 punto per ogni familiare a carico).
La notevole diversità di punteggio attribuita ai diversi criteri ha determinato la rilevanza decisiva di quello organizzativo, fondato sulla disponibilità dei lavoratori ad accettare una turnazione per fasce orarie;:
Una delle cassiere ha manifestato l’impossibilità di poter accettare la turnazione per fasce orarie per gravi motivi, personali e familiari. Con il criterio di scelta adottato dall’azienda, però, la posizione lavorativa di quella cassiera ha legittimato il suo licenziamento mentre sono stati mantenuti in servizio coloro che avevano aderito alla turnazione prospettata dall’azienda.
Il tribunale e la corte di appello hanno ritenuto il licenziamento ritorsivo, perché l’azienda ha voluto colpire e punire quella cassiera avendo rifiutato di prestare la sua attività su turni per fasce orarie. L’intento ritorsivo per i giudici era di tutta evidenza.
È stata ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro con il pieno risarcimento dei danni e la contribuzione previdenziale.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 dicembre 2018, n. 32876.
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi
Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).
La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.
L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).