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Il datore di lavoro, se omette le misure di sicurezza, risponde del danno differenziale a favore del lavoratore e dell’Inail per l’azione di regresso

Le zone di lavoro pericolose devono essere adeguatamente segnalate dalle cadute di oggetti dall'alto

Un operaio, mentre attraversava una zona pericolosa e nel momento in cui erano movimentati carichi pesanti, subiva un infortunio sul lavoro. La zona dell’infortunio era risultata non protetta e nemmeno idoneamente segnalata, come, invece, avrebbe dovuto essere per legge. Occorreva avvertire i lavoratori che vi transitavano della presenza del pericolo. Quei lavoratori dovevano essere posti in condizione di usare le opportune cautele per poter scansare la a caduta di materiali dall’alto. Il datore di lavoro, la Walter Tosto spa, è stata riconosciuta responsabile per l’accadimento del fatto. La Cassazione, esaminando il caso, ha affermato che si trattava di una responsabilità non oggettiva ma contrattuale. Nell’occasione l’azienda aveva omesso di predisporre le necessarie misure antinfortunistiche. Se quelle misure fossero state adottate l’infortunio non si sarebbe verificato. Era esclusivo onere dell’azienda dare la prova di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare che l’infortunio si verificasse. La responsabilità del datore di lavoro è stata positivamente accertata perché ha omesso di adottare quelle misure appropriate al caso specifico e che avrebbero consentito di proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo. Il primo dovere era quello di segnalare in modo chiaro e visibile la situazione di pericolo.

Quale conseguenza del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio avvenuto per mancanza delle tutele di prevenzione, l’azienda è stata condannata anche a rimborsare all’inail le somme che l’istituto assicuratore aveva provveduto a corrispondere al lavoratore per il trattamento previdenziale in materia di infortunio. L Per la Cassazione la responsabilità del datore di lavoro sussiste sia per l’azione idiregresso a favore dell’inail che a favore del del lavoratore per il danno differenziale.

La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire che è del tutto ininfluente la pregiudiziale penale, e cioè il riconoscimento anche della responsabilità penale, perché il giudice civile ha il potere e il dovere di accertare, in via incidentale l’autonoma valutazione sull’esistenza del fatto reato.

Cassazione sez. lavoro, n. 26497 del 19 ottobre 2018.

Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.