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La troncatrice era dotata di ogni misura antinfortunistica e l’impresa ha vigiliato: non ha responsabilità

Respinta la domanda di risarcimento del lavoratore infortunato

La Cassazione ha sempre affermato che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore sia nel caso in cui abbia omesso di adottare le misure protettive idonee sia nel caso in cui non accerti e non vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.

Il datore di lavoro, però, non risponde dell’evento dannoso nel caso in cui l’evento sia avvenuto per colpa esclusiva del lavoratore. La responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva ma deve essere accertata di volta in volta. Il datore di lavoro non è responsabile per il solo fato che l’evento si sia verificato. Occorre sempre che l’evento sia riferibile a responsabilità del datore di lavoro per aver violato obblighi di comportamento, imposti da leggi o da regolamenti oppure da norme contrattuali o suggeriti dalla tecnica e dall’esperienza.

L’onere di fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l’infortunio è in capo al datore di lavoro che deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie.

La cassazione ha dichiarato esente da ogni responsabilità risarcitoria un datore di lavoro per un infortunio occorso a un dipendente che durante un’operazione di taglio di un pezzo di legno con una troncatrice ha subito un grave lesione alla mano destra. Nell’occasione era emerso che il lavoratore aveva omesso di utilizzare la morsa per tenere fermo il pezzo che doveva tagliare. Per la Cassazione nel caso di specie non erano rinvenibili profili di responsabilità in capo alla società datrice di lavoro perché questa società aveva posto a disposizione del lavoratore una macchina troncatrice in perfetto stato di manutenzione, dotata di dispositivi di protezione idonei ad evitare il contatto con la lama. Il lavoratore inoltre era stato idoneamente formato e informato periodicamente sui rischi connessi all’utilizzo delle varie macchine e all’utilizzo dei dispositivi.

La Cassazione respingendo il ricorso del lavoratore l’ha  condannato al pagamento delle spese processuali a favore del datore di lavoro.

Cassazione Ordinanza n. 26495 del 19 ottobre 2018.

Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.