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Il datore di lavoro deve vigilare sulle condizioni di sicurezza anche contro la volontà del lavoratore

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28/02/2018

Le norme sulla sicurezza sono assolutamente inderogabili

Un netturbino è deceduto nell'esercizio dell'attività lavorativa. il lavoratore  le cui precarie condizioni di salute erano certificate, era stato adibito all'attività di netturbino senza limitazioni, e sottoposto agli sforzi e alle condizioni climatiche nella città di Agrigento che detta attività comportava, subendo malori ricorrenti e altresì svenimenti durante il lavoro. il Comune aveva adibito il lavoratore a distribuire sacchetti e saltuariamente a svolgere altri lavori leggeri su sua richiesta, dopo che l'Ufficio di Medicina Legale e Fiscale dell'Usi di Agrigento, nel 1989, aveva riconosciuto il lavoratore. inidoneo a svolgere le mansioni della qualifica rivestita, sebbene idoneo a svolgerne altre d'identico livello retributivo, in quanto affetto da "Ischemia cardiaca con crisi di angor ricorrenti anche allo stato di riposo"; che il lavoratore, incurante del suo stato di salute e dell'ordine di servizio con cui veniva assegnato ad altri servizi corrispondenti alla qualifica, si sottoponeva senza alcuna imposizione da parte dei suoi sovraordinati a mansioni che comportavano sforzi eccessivi a causa dei quali - nel 1999 - era deceduto. La cassazione, nel respingere le critiche alla sentenza che aveva riconosciuto il diritto degli eredi al risarcimento dei danni, ha colto l’occasione per affermare che esiste nel nostro ordinamento il “fondamentale dovere di prevenzione che l'art. 2087 cod. civ. pone in capo al datore, in capo al quale la norma pone un preciso obbligo di controllare che il lavoratore, nell'esercizio dell'attività, osservi le prescrizioni datoriali concernenti l'esecuzione della prestazione in condizioni di sicurezza.“ Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 3978/18; depositata il 19 febbraio.

 

 

Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.