08/10/2018
Un datore di lavoro fa lavorare due cittadini stranieri senza regolarizzazione previdenziale. Uno dei due cittadini stranieri è munito di permesso di soggiorno mentre l’altro ne è sprovvisto.
La direzione provinciale del lavoro emette una ordinanza ingiunzione di pagamento applicando la sanzione amministrativa per aver impiegato due lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro agli uffici prepositi.
Contro l’ordinanza propone opposizione il datore di lavoro avanti il tribunale competente. Il tribunale e la corte di appello annullano parzialmente l’ordinanza ingiunzione della direzione provinciale del lavoro perché uno dei due cittadini stranieri era stato occupato in violazione di una norma penale per violazione del divieto di occupare un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno. In presenza della violazione di una norma penale il datore di lavoro era destinataria della sola norma penale che punisce tale trasgressione e non anche della violazione amministrativa.
Il datore di lavoro per il Tribunale e la corte D’appello risponde solo penalmente e non anche amministrativamente per aver occupato quel lavoratore privo di permesso di soggiorno. La norma penale assorbiva totalmente il disvalore di quell’azione del datore di lavoro.
La direzione provinciale del lavoro invece ritiene che quel datore di lavoro dovesse rispondere sia in via amministrativa che in via penale con sottoposizione al oppio regime sanzionatorio.
La controversia è finita in Cassazione.
La Cassazione ha dato ragione alla Direzione Provinciale del Lavoro. Per il lavoratore extracomunitario occupato senza permesso di soggiorno, quel datore di lavoro doveva essere punito penalmente e nel contempo anche in via amministrativa perché destinatario di questa ulteriore sanzione.
Le due condotte per la cassazione sono differenti: occupazione di lavoratore privo di permesso di soggiorno, mancata denuncia del lavoratore occupato. Le due violazioni sono punite separatemene perché sono dirette a tutelare due distinta finalità: l’una vuole contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina mentre l’altra vuole evitare il lavoro nero. La confusione dell’una nell’altra nella cassazione determinerebbe una inaccettabile confusione tra divieti penali e obblighi amministrativi a cui è, comunque, tenuto il datore di lavoro.
La sentenza della Cassazione è la n.15096 dell’11 giugno 2018.
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