14/11/2018
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 depositata l'8 novembre 2018, ha spiegato i motivi che l'hanno indotta a dover dichiarare la non costituzionalità delle tutele crescenti in materia di licenziamento illegittimo per le aziende che occupano più di 15 addetti, assunti dal 7 marzo 2015. La norma che è stata dichiarata incostituzionale è quella relativa al meccanismo di quantificazione del risarcimento del danno da riconoscere al lavoratore nel caso in cui il licenziamento sia dichiarato illegittimo dal giudice. Si tratta del meccanismo del Jobs Act che ha previsto il risarcimento in una misura predeterminata e commisurata agli anni e mesi di servizio. Il testo originario della legge prevedeva che il risarcimento variasse da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità di retribuzione, pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio prestato. Questo minimo e questo massimo sono stati elevati dal decreto dignità del mese di luglio 2018 da 6 a 36 mensilità.
La Corte Costituzionale ha affermato che "in una vicenda che coinvolge la persona del lavoratore nel momento traumatico della sua espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria non può essere ancorata all'unico parametro dell'anzianità di servizio". Il giudice deve poter avere a sua disposizione molteplici criteri di valutazione per dirimere la controversia a lui sottoposta. La Costituzione impone un sistema equilibrato di tutela, bilanciato anche con i valori dell'impresa. La misura risarcitoria per un licenziamento illegittimo non può essere uniforme e indipendente dalle peculiarità e dalle diversità delle vicende del licenziamento intimato dal datore di lavoro. Il meccanismo risarcitorio ancorato esclusivamente alle 2 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio contrasta con il principio di ragionevolezza perché non costituisce un "adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente". Il risarcimento, per la Corte Costituzionale, deve essere "necessariamente equilibrato" anche se non riparatorio dell'intero pregiudizio subito.
La rigida dipendenza dell'aumento dell'indennità dalla sola crescita dell'anzianità di servizio è incongruente soprattutto nei casi di anzianità di servizio non elevata.
Un risarcimento dei danni adeguato esercita una positiva funzione dissuasiva nei confronti del datore di lavoro, allontanandolo dall'intento di licenziare senza valida giustificazione.
La norma del Jobs Act tradisce la finalità primaria della tutela risarcitoria, che consiste nel prevedere una compensazione adeguata del pregiudizio subito dal lavoratore ingiustamente licenziato. La norma censurata dalla Corte Costituzionale non tutela adeguatamente l'interesse del lavoratore alla stabilità dell'occupazione che, invece, la Carta Costituzionale protegge e garantisce.
Il meccanismo delle tutele crescenti del Jobs Act è irragionevole alla luce del particolare valore che la Costituzione attribuisce per realizzare il pieno sviluppo della personalità umana. La norma del Jobs Act, per la Corte Costituzionale, viola anche la Carta Sociale Europea che riconosce il diritto dei lavoratori licenziati in modo illegittimo ad un congruo Indennizzo o ad altra adeguata riparazione. L'indennizzo è congruo se assicura un adeguato ristoro del pregiudizio subito dal lavoratore licenziato senza un valido motivo.
La sentenza della Corte Costituzionale incide profondamente sui rapporti di lavoro, perché introduce una tutela economica considerevole anche se non accompagnata dalla reintegrazione nel posto di lavoro che, invece, permane per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.
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