07/07/2018
Un operaio metalmeccanico impiega più di 3 ore e 50 minuti di tempo per eseguire una lavorazione che un operaio con esperienza analoga avrebbe eseguito in poco più di mezz'ora. L'azienda, invocando anche la recidiva rappresentata da tre precedenti provvedimenti disciplinari di sospensione dal lavoro, lo licenzia per giusta causa. Il tribunale e la corte d'appello, applicando le previsioni del contratto collettivo del settore metalmeccanico, hanno ritenuto il licenziamento legittimo perché "correttamente sorretto dalla recidiva in una qualunque delle mancanze previste dall'art. 9 CCNL, tra cui la voluta negligenza o lentezza nell'esecuzione del lavoro".
il lavoratore ha impugnato la sentenza ricorrendo in cassazione. la cassazione, però, ha confermato il licenziamento ritenendolo adottato nel rigoroso rispetto delle previsioni del contratto collettivo del settore metalmeccanico, che giustifica questo provvedimento in presenza di recidiva reiterata. (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza numero 17.685/2018 depositata il 5 luglio.)