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La corte costituzionale censura il Parlamento e il governo del 2014 e dichiara l'illegittimità costituzionale della norma sulla condanna al pagamento delle spese processuali

Corte costituzionale, sentenza numero 77 resa pubblica il 19 aprile 2018

Il tribunale di Torino e il tribunale di Reggio Emilia, quali giudice del lavoro, hanno sollevato la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 92 del codice di procedura civile che, dopo la riforma del 2014 imponeva al giudice di condannare al pagamento delle spese processuali la parte soccombente. La condanna al pagamento delle spese era obbligatoria perché quel giudice poteva compensare le spese solo nel caso in cui vi fosse stata una novità assoluta della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza. Questa norma mortificava il potere discrezionale del giudice che  di fatto veniva annullato. La norma dà subito ha presentato dubbi di costituzionalità anche perché nella pratica quotidiana si è rivelata un formidabile mezzo di ingiusta e malevola compressione contro il soggetto più debole del rapporto processuale. Nel 2014, il governo e il Parlamento, hanno imposto quella modificazione perché avevano l'obiettivo di scoraggiare il  ricorso ai giudici, facendo così diminuire il contenzioso e coprire la loro incapacità di ricercare soluzioni organizzative efficienti e alternative. Ultimamente la  corte di appello di Milano, sezione lavoro, rigettando il ricorso dei lavoratori, li condannava al pagamento delle spese processuali che, in una causa di valore medio, poteva assestarsi, con i vari accessori, sui 5.000/ 6000 euro e anche oltre. Anche la corte di cassazione si è assestata su valori simili. E' accaduto che vi siano stati lavoratori che per spese processuali liquidate a favore del loro datore di lavoro, abbiano dovuto consumare  la loro intera liquidazione, con la circostanza non indifferente che  per le imprese le spese processuali sono dei costi che si scaricano fiscalmente mentre il lavoratore deve sopportarli per intero, senza usufruire di benefici fiscali.  La corte di cassazione ha interpretato la norma del 2014 in modo estremamente rigoroso e sfavorevole per la parte perdente. La Corte Costituzionale, con questa sentenza, ha messo in qualche modo in riga quel legislatore del 2014 che non ha saputo applicare con  il dovuto rigore le norme della Costituzione. La Corte costituzionale ha ristabilito un certo equilibrio processuale affermando che "la rigidità" della nuova previsione dell'articolo 92, viola il "principio di ragionevolezza e di eguaglianza" perché "ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa". La nuova norma, nella  sua rigidità, viola, inoltre, il canone del giusto processo e il diritto alla tutela giurisdizionale "perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista e imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti". Per la Corte costituzionale, "La circostanza che il lavoratore per la tutela dei suoi diritti, debba talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e  decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (cosiddetto contenziosa controprova), costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle "gravi ed eccezionali ragioni" che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite". La Corte costituzionale ha concluso affermando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92 secondo comma del codice di procedura civile "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni". La corte costituzionale, sentenza numero 77, resa pubblica il 19 aprile 2018. Vi offriamo in lettura l'intera sentenza della Corte Costituzionale.

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