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Il patto di conglobare nel superminimo vari istituti di legge e di contratto collettivo è legittimo.

Cassazione sez. Lavoro num. 1644 Anno 2018

Una lavoratrice, dipendente di una testata giornalistica, ha avuto l’attribuzione di un superminimo come equivalente del compenso per il lavoro straordinario, del lavoro festivo, domenicale e dell’indennità di recupero della produttività. La lavoratrice, dopo alcuni anni, ha impugnato l’accordo, sostenendo di avere diritto al pagamento, oltre del superminimo pattuito, anche dell’ulteriore compenso dei vari istituti che erano stati conglobati sotto l’unica voce del superminimo; la lavoratrice sosteneva, a supporto della sua domanda, che l’accordo avrebbe dovuto scorporare le singole voci attribuendo i relativi valori economici rispettosi delle previsioni del contratto collettivo.

Il Tribunale e la Corte di Appello hanno rigettato la domanda assumendo che quel superminimo era, per valido accordo tra le parti, “comprensivo di tutte le prestazioni eccedenti l'orario contrattuale (feriale, festivo e domenicale) e del compenso denominato "recupero produttività di ristrutturazione": con validità del patto di conglobamento di tali voci, per la loro analitica indicazione, ancorché priva dei rispettivi importi." I giudici di merito hanno ritenuto esistente "l'adeguatezza del superminimo all'entità dell'attività straordinaria e domenicale prestata dalla lavoratrice, alla luce delle risultanze della prova orale esperita“.

La Cassazione ha confermato la sentenza riconoscendo validità al patto di conglobamento che prevedeva l’attribuzione delle varie voci sotto l’unica voce omnicomprensiva del superminimo individuale, affermando che “nel caso di specie, il ragionamento argomentativo della Corte territoriale appare giuridicamente corretto e logicamente congruente, pienamente adeguato a spiegare l'esito decisionale “. Questo esito “ si sostiene sull'esatta applicazione del principio di diritto, secondo cui il patto di conglobamento nei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività), può essere ammesso solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria, e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto (Cass. 4 giugno 2002, n. 8097; Cass. 7 aprile 2010, n. 8255): senza necessita della specificazione anche degli importi, eccedente la suddetta finalità distintiva degli istituti conglobati dalla retribuzione per l'attività ordinariamente prestata.”

Cassazione sez. Lavoro num. 1644 Anno 2018.

 

 

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