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I topi invadono l’ufficio, risarcimento dei danni per l’impiegata

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22/02/2018

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 4084/18

Un’ impiegata della Provincia di Roma e del Ministero dell’Istruzione era venuta in contatto con gli escrementi dei topi presenti nella fotocopiatrice; nel periodo dedotto in giudizio la scuola era invasa da topi e che per potere utilizzare la fotocopiatrice era necessario procedere alla sua pulizia interna; la disinfestazione effettuata nel corso del tempo aveva sempre prodotto risultati non soddisfacenti; la Amministrazione Provinciale non aveva ottemperato all'onere di provare di avere adottato le misure necessarie a tutela della integrità psicofisica della lavoratrice; il consulente tecnico nominato nel giudizio di appello aveva accertato che il quadro patologico da cui la lavoratrice . era risultata affetta (esiti di linfoadenite e di lesioni spleniche secondarie a stimolo di natura infettiva per contatto con escrementi ed urine di una colonia di ratti) era correlabile al contatto con gli escrementi di ratti ed aveva determinato un danno biologico pari al 30%; le conclusioni assunte dal consulente tecnico nominato nel giudizio di appello era condivisibili in quanto questi aveva precisato che la percentuale di invalidità individuata dal consulente tecnico del giudice di primo grado era stata effettuata anche con riferimento a patologie (esiti di isterectomia e salpingectomia bilaterale) preesistenti all'evento lesivo e rispetto a questi indipendenti. Il tribunale di Roma prima e la corte di appello dopo, ritenendo sussistente la responsabilità dei datori di lavoro, li hanno condannati al risarcimento dei danni  biologici e morali nella misura finale di circa 140.000 euro. 

La controversia è finita davanti alla Cassazione che ha dato ragione alla impiegata confermando la sentenza della corte di appello. La Cassazione ha affermato che “La sentenza è conforme ai principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui a norma dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro, nell'esercizio dell'impresa, è tenuto ad adottare tutte le misure attinenti all'efficienza e al buon andamento del servizio, idonee ad evitare o a limitare eventuali danni a carico dei lavoratori, danni potrebbero essere provocati anche da un servizio non pienamente efficiente, e la sua responsabilità per il mancato assolvimento di tale obbligo non è esclusa né dalla colpa del lavoratore, ne' dalla colpa o dal dolo di terzi. (Cass. 2209/2016, 8230/2013).” Tutto questo nel caso in esame evidentemente non era avvenuto. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 4084/18; depositata il 20 febbraio

 

 

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.