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Tumore dovuto al fumo passivo dei locali aziendali

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12/01/2019

Le poste Italiane severamente condannate al risarcimento dei danni

Un dipendente delle poste italiane presta la sua attività lavorativa subordinata dal 1980 al 1994 in locali insalubri perché di ridotte dimensioni e saturi di fumo. In conseguenza di tutto ciò ha avuto un tumore faringeo che gli è stato diagnosticato e rimosso dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il tribunale e la corte di appello gli riconoscono il diritto al risarcimento dei danni per la malattia e condannano severamente le Poste Italiane. La responsabilità aziendale è stata accertata da una consulenza tecnica d'ufficio espletata nella causa che ha escluso che il tumore fosse conseguenza di altri fattori (quali alcool o familiarità con malattia professionale). Il tumore era dovuto al fatto che il lavoratore era stato esposto in modo significativo all'inalazione di fumo passivo per circa 14 anni e per una media di almeno 6 ore al giorno. Questa esposizione era idonea a procurare il tumore alle vie aeree superiori. Queste circostanze in fatto sono state processualmente accertate. I giudici hanno ritenuto queste circostanze sufficienti per stabilire il nesso causale tra il tumore e le condizioni di lavoro. L'azienda aveva l'obbligo di tutelare la salute del dipendente facendolo lavorare in locali salubri e arieggiati. La Cassazione ha confermato la sentenza sottoposta al suo esame ritenendo la decisione immune da ogni vizio di motivazione e correttamente pronunciata. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 276/19; depositata il 9 gennaio

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.