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Si può intimare un licenziamento prima che maturi definitivamente il periodo di comporto?

Decideranno le Sezioni Unite della Cassazione

Un lavoratore è stato licenziato con lettera del 7 luglio, per superamento del periodo di comporto. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo che il periodo di comporto non era maturato perché i suoi giorni di assenza per malattia non avevano superato il limite temporale previsto dal contratto collettivo. Il licenziamento è stato dichiarato legittimo dal tribunale e dalla corte d'appello ma con efficacia dal 27 luglio successivo perché, secondoquei giudici, il licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di comporto non è nullo e neppure ingiustificato ma temporaneamente inefficace sino al venir meno della situazione ostativa.

Il problema giuridico che si è posto dinanzi alla Cassazione è quello di valutare se il licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato prima che maturi definitivamente il termine debba essere considerato nullo o semplicemente inefficace. Nel caso in cui fosse nullo il lavoratore avrebbe diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni; nel caso in cui, invece, fosse ritenuto semplicemente inefficace, quel licenziamento diventerebbe esecutivo solo al maturare dell'effettivo superamento del periodo di garanzia della conservazione del posto di lavoro. In quest'ultimo caso il lavoratore avrebbe diritto solo ad avere il trattamento economico medio tempore.
La cassazione ha avuto diversi orientamenti propendendo per l'una o per l'altra tesi, secondo la composizione del collegio chiamato ad esaminare la questione. Adesso, prendendo atto degli opposti indirizzi che si sono formati, sono state coinvolte le Sezioni Unite perché si pronuncino e risolvano il contrasto. Ordinanza 13 luglio 2017.

 

 

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.