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Per evitare il licenziamento del disabile, l’impresa ha l’obbligo di mutare anche la sua organizzazione del lavoro

Lo dice il tribunale di Alessandria

Un lavoratore con mansioni di autista è stato sottoposto a visita medica periodica ed è stato valutato temporaneamente non idoneo a detta mansione per 2 mesi;  l’INPS ne certificava la condizione di handicap grave ai sensi di legge, con grado di invalidità superiore ai 2/3. Successivamente è stato dichiarato parzialmente idoneo con il divieto di pernottamenti in cabina e il divieto a esposizione a sostanze cancerogene. L’azienda ha dispostoil trasferimento del lavoratore in altra sede, sempre con mansioni di autista per consentirgli il mantenimento del posto di lavoro. Il lavoratore ha contestato il trasferimento e ha messo a disposizione dell’azienda le sue energie lavorative per continuare apprestare la sua opera nella sede originaria. Nelle more della controversia, il lavoratore è deceduto per causa non imputabile al datore di lavoro.

Il tribunale di Alessandria,  intervenendo nella controversia sul trasferimento dipsosto dall'azienda ma rifiutato dal lavoratore, ha affermato che “ E' evidente come, in casi di questo tipo, in osservanza del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 cc e per il rispetto della normativa speciale di tutela, si richieda alla società datrice di lavoro un supplemento di prova – qui non emerso – circa l’impossibilità di organizzare il proprio lavoro in modo compatibile alla salute del dipendente, anche in ordine all’osservanza delle prescrizioni; che, anche quanto al profilo sub (ii) (evitare pernottamenti in cabina), la datrice di lavoro non ha provato di aver dovuto necessariamente seguire sempre e solo tratte richiedenti il pernottamento.” Il tribunale di Alessandria  ha dichiarato così  l’illegittimità del trasferimento della sede di lavoro del lavoratore disabile e ha condannato la società a corrispondere agli eredi del lavoratore le retribuzioni perdute dal trasferimento illegittimo sino alla data dell’avvenuto decesso. Tribunale Alessandria, 14/12/2016, ud. 14/12/2016,  n. 501.

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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di caritàPer questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo