08/01/2018
Un lavoratore con mansioni di dirigente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano che ha respinto il suo ricorso volto ad accertare la illegittimità e l’ingiustificatezza del licenziamento con condanna della società al pagamento dell’indennità supplementare e al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso. Il dirigente era adibito a mansioni di direttore, in congedo straordinario per due anni, ai sensi dell’art. 42 del dlgs n. 151/2001. Durante il congedo riceveva lettera di licenziamento, per giusta causa perché, durante il periodo di congedo straordinario di due anni ex art 42 dlgs 151/2001, invece di assistere il padre, nei giorni 1-20-27 giugno, 3-8-13-19-25-30 luglio 2015, partecipava a delle gite in bici, ed all’inizio del mese di giugno si recava in vacanza in Puglia per dieci giorni consecutivi. La società rilevava l’incompatibilità delle sopra indicate condotte con la ragione del chiesto ed ottenuto congedo straordinario per l’assistenza ad un familiare in condizioni di grave disabilità, e, quindi, con l’unica causa che giustificava la sua assenza del lavoro e la percezione dell’indennità a carico dell’INPS. Il Tribunale, essendo pacifici i fatti relativi alle gite in bici ed alla vacanza in Puglia durante il periodo di congedo straordinario, ravvisava la sussistenza della giusta causa del licenziamento in quanto le frequenti lontananze del dirigente dal padre, oltre che dal luogo di lavoro, erano in contrasto con il soddisfacimento dell’esigenza di assistenza sulla quale si basava il congedo straordinario, essendo del tutto irrilevante che nei periodi di assenza l’assistenza fosse garantita comunque da terzi, atteso che il congedo era concesso al lavoratore proprio per soddisfare personalmente quelle esigenze. Il dirigente ha censurato la motivazione del Tribunale in quanto in contrasto con la ratio dell’istituto del congedo straordinario che, nel consentire al dipendente di assentarsi a lungo termine per provvedere alle necessità assistenziali del familiare invalido, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non richiede che il dipendente che ne usufruisce assista sempre, continuativamente e personalmente il familiare tutti i giorni del congedo ma impone solo che sia garantita un’assistenza al familiare invalido e quindi anche a mezzo di terzi.
La corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del tribunale con la motivazione che si riporta di seguito. "Come evidenziato dall’appellante, ai fini della concessione del congedo straordinario in esame non è richiesta un’assistenza personale, continuativa ed ininterrotta per tutta la giornata e per tutti i giorni del congedo in favore del familiare disabile. Ciò lo si ricava anche dalle istruzioni INPS allegate dall’appellante che, quanto al requisito della convivenza, ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile ma non anche nello stesso appartamento (cfr. doc. 5 appellante). Del resto è impensabile che per tutti i due anni del congedo il familiare non possa assentarsi per una o più giornate anche solo per ritemprarsi dalla fatica fisica e psichica derivante dall’assistenza ad una persona con gravi handicap. Lo stesso INPS, con la circolare n. 112 del 3.8.2007, ha precisato che “per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap”. In sostanza si riconosce al richiedente il congedo la possibilità di assistere il familiare senza che ciò debba comportare l’annullamento della vita personale dello stesso. In tale ottica, quindi, la partecipazione di un solo giorno alle gite in bicicletta, come contestato, non comporta il tradimento del fine sotteso al congedo. Parimenti non si ravvisa la violazione della ratio dell’istituto del congedo straordinario nell’assenza di dieci giorni consecutivi dell’appellante, tra l’altro in piena estate, in quanto la stessa rapportata ai due anni del congedo non appare sproporzionata e di rilevanza tale da violare lo scopo dell’istituto. Manca quindi la giusta causa del licenziamento." Sentenza corte di appello di Milano numero 1700/2017 presidente e giudice relatore Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo.
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