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Mobbing, azioni datoriali ad alto contenuto persecutorio

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09/11/2017

Lo dice il giudice Dossi del tribunale di Milano

mobbing il furore basaldellaUn dirigente agisce avanti il tribunale di Milano  contro la sua datrice di lavoro lamentando di aver subito lesioni personali e danni in conseguenza di comportamenti lesivi. Il tribunale, dopo aver assunto le prove testimoniali, ha respinto la domanda del dirigente, ritenendo insussistente il lamentato mobbing. La motivazione del rigetto è stata così motivata dal giudice.

“Il fenomeno del mobbing, secondo la definizione offerta dalla psicologia del lavoro e fatta propria da larga parte della giurisprudenza, può essere ravvisato in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.

Il mobbizzato si trova nell’impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell’umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere e percentualizzazione.

Le condotte che costituiscono il dato materiale nel quale si realizza il mobbing hanno un contenuto atipico e possono anche essere, se valutate singolarmente, prive di connotati di illiceità e formalmente legittime; esse assumono un valore molesto ed una capacità lesiva in quanto parte di una “strategia di attacco” e perciò connotate da un intento persecutorio nei confronti del lavoratore (come ormai risaputo, il termine deriva dal verbo inglese “to mob”, che significa “assalire, aggredire, accerchiare qualcuno” e descrive in etologia il comportamento di un gruppo di animali che si accaniscono contro uno di essi per espellerlo dal branco).

Ciò che viene evidenziato dagli studiosi del fenomeno è che il mobbing non è costituito e non si esaurisce in una singola condotta anche se protratta nel tempo (ad esempio un singolo trasferimento o un singolo demansionamento), ma si traduce in una vera e propria aggressione, in un accerchiamento della vittima, in un conflitto mirato contro una persona o un gruppo di persone.

Gli elementi caratterizzanti il mobbing sono costituiti dalla frequenza delle condotte vessatorie (che non devono essere singole o occasionali, ma sistematiche), dalla reiterazione e dalla durata nel tempo (secondo la letteratura in argomento le azioni ostili devono verificarsi almeno alcune volte al mese ed il conflitto deve avere una durata di almeno sei mesi), dall’andamento progressivo e crescente del conflitto (con l’individuazione di quattro o sei fasi, a seconda degli autori, di sviluppo del fenomeno)." Sentenza Tribunale di Milano sez. lavoro n. 2142/2017 pubbl. il 22/09/2017 dott.ssa Giulia Dossi.

Nell'immagine.opera di Mirko Basaldella, Il Furore.

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.