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Si esternalizza l'attività? licenziamento giustificato

tag  News  sentenza  909  2017  Sala  esternalizzazione  attività 

06/11/2017

Lo dice il presidente della Corte di Appello di Milano

Un'azienda ha intimato il licenziamento ad un suo dipendente con la seguente motivazione riportata nella lettera di  licenziamento.

“ Come già precisato, la determinazione della società di procedere con il licenziamento è dipesa dal venir meno della mansione di Facility Service Manager in quanto la Società ha ritenuto necessario esternalizzare, nell’ottica del contenimento dei costi e della razionalizzazione e maggior efficienza della struttura, tutte le attività di gestione e di manutenzione del parco automezzi affidando i relativi incarichi a Ombra S.r.l.”

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, il tribunale di Lodi ha respinto la domanda perché ha ritenuto dimostrata la soppressione della posizione di lavoro ricoperta dal ricorrente per l’esternalizzazione dell'attività di gestione e manutenzione del parco automezzi, attività che il lavoratore svolgeva in prevalenza nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro.

Dalle testimonianze emergeva che l'attività di gestione vera e propria del parco automezzi era stata interamente demandata ad una società esterna.

La corte di appello ha confermato la sentenza. La motivazione della corte di appello, che ha esaminato attentamente le dichiarazioni testimoniali, è stata così sintetizzata.

“ritiene il Collegio che correttamente il giudice dell'opposizione, condividendo peraltro la valutazione già espressa dal giudice della fase sommaria, ha confermato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo ricondotto dalla società,(doc n.24 parte attrice in primo grado) nella comunicazione del 19 maggio 2014 al venir meno della mansione di Facility Service manager a causa dell'avvenuta esternalizzazione, nell'ottica del contenimento dei costi e di una maggiore efficienza della struttura, avendo affidato le relative attività di gestione e di valutazione del parco automezzi alla Società Ombra S.r.l.”

Corte Appello di Milano, sentenza n. 909/2017, Dott.ssa. Chiarina Sala, Presidente Relatore.

 

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