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Il lavoratore se vuole ottenere il pagamento deve dare prova rigorosa di aver eseguito le ore di lavoro straordinario, minuto per minuto.

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29/09/2017

Il giudice dott. Fabrizio Scarzella del tribunale di Milano sezione lavoro decidendo una controversia avente ad oggetto il pagamento di ore di lavoro straordinario, applicando la costante giurisprudenza, ha affermato che “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l' onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell' onere della prova” (v. Cass. n. 3717/2009).” (Tribunale di Milano Sentenza n. 214/2016 pubbl. il 26/01/2016).

Il lavoratore non è riuscito a dare la prova rigorosa delle ore di lavoro straordinario che aveva assunto di aver svolto. La domanda di pagamento è stata, quindi, respinta.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla quale il dott. Scarzella si è uniformato, rappresenta una vera e propria ghigliottina per il lavoratore che normalmente, per debolezza ontologica e per mancanza di mezzi, non è in grado di poter offrire al giudice quella prova rigorosa richiesta dalla Corte di Cassazione. L’onere probatorio sull’osservanza delle sole ore ordinarie di lavoro andrebbe posto sul datore di lavoro. Con una giurisprudenza meno rigorosa e meno punitiva per i lavoratori, si costringerebbero le aziende ad adottare sistemi  di rilevazione dell’orario di lavoro, a garanzia di entrambe le parti contraenti. Un intervento legislativo che imponesse per legge all’azienda l’obbligo di rilevare l’orario di lavoro con strumenti di certezza, darebbe più trasparenza e lealtà all’esecuzione del contratto e ai reciproci obblighi, evitando ingiustizie.

Il principio dovrebbe essere: “dimostrami tu, azienda, che ho lavorato solo le otto ore giornaliere e le 40 settimanali previste per contratto”.