06/07/2017
Un automobilista urta con la propria autovettura un cane randagio; in conseguenza di quest'urto l'autovettura subisce dei danni: l'autista agisce contro contro l' Azienda Unità Sanitaria e il Comune competenti per ottenere il risarcimento dei danni.I giudici accolgono la domanda dell'autista e condannano i 2 enti pubblici a risarcire i danni subiti dall'autovettura La controversia è finita in cassazione. La cassazione ha confermato la sentenza con questa motivazione:
"... questa Corte ha di recente ritenuto (in tal senso confermando e puntualizzando i principi di diritto sostanzialmente già enunciati nei precedenti in materia: cfr., in particolare, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17528 del 23/08/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 10190 del 28/04/2010) che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12495 del 18/5/2017).
Il principio non può che essere qui ribadito poiché l’attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e quindi della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all’inosservanza di detti obblighi di cattura e custodia.
Poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso."
Occorre, Pertanto, far riferimento a questa legislazione regionale per stabilire la responsabilità per il risarcimento dei danni. Per la regione Lazio, luogo in cui è avvenuto il fatto lesivo, nel caso esaminato dalla corte di cassazione, vi è anche una responsabilità del Comune che per legge regionale deve essere condannato in solido con l'unità sanitaria locale al risarcimento dei danni, avendo l'obbligo della repressione e della vigilanza.
Il randagismo è pericoloso alle persone e alle cose; la responsabilità risarcitoria degli enti pubblici dovrebbe far ben sperare sulla repressione di unfenomeno che a volte assume dimensioni preoccupanti.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15167/17; depositata il 20 giugno 2017