22/04/2017
Un minore mentre attraversava la strada, venne investito e ferito da un autoveicolo. Dopo che l’investitore fu condannato in sede penale, l'esercente la potestà genitoriale sul minore convenne in tribunale, in sede civile, il responsabile per sentirlo condannare al risarcimento dei danni in via definitiva. Il tribunale accolse la domanda attribuendo alla vittima un concorso di colpa nella misura del 50%. La corte di appello ha confermato la sentenza. La vittima dell'incidente stradale ha fatto ricorso in cassazione lamentando la erroneità della liquidazione del danno effettuata dal tribunale e dalla corte di appello. La corte di cassazione ha accolto il ricorso della vittima nell'occasione ha affermato due principi: la liquidazione dei danni a favore delle vittime deve avvenire con parità di trattamento; per assicurare questa parità di trattamento è necessario applicare i criteri a punto adottati dal tribunale di Milano e spontaneamente recepiti dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari. Nel caso in cui un giudice si sottrae all'applicazione dei criteri milanesei deve indicare in modo specifico le ragioni del suo operare. Le tabelle del tribunale di Milano rappresentano uno standard di riferimento che occorre tenere come punto di riferimento fermo nella quantificazione monetaria del danno fisico subito in conseguenza di. lesioni personali. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 febbraio – 20 aprile 2017, n. 9950