A- A A+

il fatto disciplinare sussistente ma privo di illiceità dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro

tag  News  2017  13799  insussistenza  fatto  disciplina  licenziamento  ha  ordinato  che 

22/06/2017

Tutela fortisssima del psoto di lavoro

Un dipendente pubblica sulle sue pagine di Facebook delle frasi denigratorie nei confronti del suo datore di lavoro. Dopo aver espletato la procedura di contestazione disciplinare, il dipendente è stato licenziato per giusta causa. Il licenziamento è stato impugnato in tribunale. Il tribunale, nella fase sommaria, accoglieva il ricorso del lavoratore e ordibava la reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento dei dati. In sede di opposizione, il tribunale, invece, accoglieva l'opposizione del datore di lavoro e dichiarava la legittimità del licenziamento. Contro la sentenza è stato proposto reclamo; la corte di appello ha accolto l'impugnazione del lavoratore e ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro.
Ricorre in cassazione il datore di lavoro lamentando la erroneità della sentenza perché ha riconosciuto la tutela reintegratoria nonostante che fosse sussistente il fatto materiale posto a fondamento del licenziamento: ogni valutazione che attenga al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata non è idonea a determinare la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. In presenza di questa violazione il lavoratore ha solo diritto al risarcimento indennitario e non anche alla reintegrazione nel posto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha rigettato questo argomentare perché:

"l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 stat.lav., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicchè (anche) in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità (Cass. n. 20540/15 ).
Con la successiva Cass. n. 18418/16 si è al riguardo chiarito che l'assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all'ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell'insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l'applicazione della tutela cd. reale.
Nella specie la sentenza impugnata ha accertato la sostanziale non illiceità dei fatti addebitati, e tale accertamento non ha formato oggetto di adeguata censura ad opera della ricorrente.
Deve peraltro chiarirsi che non può ritenersi relegato nell'ambito del giudizio di proporzionalità qualunque fatto (accertato) teoricamente censurabile ma in concreto privo del requisito di antigiuridicità, non potendo ammettersi che per tale via possa essere sempre soggetto alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti (pur sussistenti, ma) di rilievo disciplinare nullo o sostanzialmente inapprezzabile." Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.31/05/2017), n. 13799". 
Il fatto per la cassazione è sussistente ma non è giuridicamente rilevante; quel che importa ai fini della reintegrazione nel posto di lavoro è l'antigiuridicità del fatto che nel nostro caso non sussiste.

 

 

 

Codice avvocati, dovere di segretezza e riservatezza.

17/11/2015   DAL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.  Art. 7 – Dovere di... [Leggi tutto]

ACCESSO DAL VOSTRO DOMICILIO AI DATI DELLA VOSTRA PRATICA, OVUNQUE VOI SIATE

16/11/2015    Il nostro studio per rendere sempre più efficiente i suoi servizi, ha attivato a favore dei propri assistiti un sistema di accesso ai dati in remoto. Questo accesso consente al cliente, dalla propria sede o abitazione di consultare il fascicolo con i documenti e i dati giudiziari che si riferiscono alla controversia. In questo modo si  consente al cliente... [Leggi tutto]

Video conferenza, strumento di grande utilità per l'attività professionale

16/11/2015 Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio, che abbiano carattere di urgenza, vi suggeriamo di usare la video conferenza. Realizzare un sistema di video conferenza è estremamente semplice, e a costo zero. Occorre semplicemente un computer, che abbia un video con le casse incorporate, e il... [Leggi tutto]

La retribuzione a certe condizioni si può anche diminuire

16/11/2015 Il principio ferreo  è che la retribuzione pattuita non può essere diminuita, come statuisce l'art. 2103 del codice civile. Il lavoratore ha diritto a mantenere l'integrità del suo trattamento economico. Ma nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e il lavoratore possono modificare la misura del trattamento economico a condizione che questa nuova... [Leggi tutto]

La lettera di assunzione, il documento più importante del rapporto di lavoro

16/11/2015 La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito.Nella lettera di assunzione... [Leggi tutto]