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Per la morte dell'operaio caduto dal ponteggio, non risponde il proprietario del fabbricato.

tag  News  Cassazione  sentenza  11311  2017  infortunio  inail 

10/05/2017

Sconfitta l'Inail, il privato non ha questo obbligo solidale

Il proprietario di un fabbricato aveva deciso di ristrutturare il suo immobile e aveva concluso un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori edili da eseguirsi nella sua proprietà. Durante l'esecuzione di questi lavori, un operaio cadeva da un ponteggio della ditta appaltatrice e perdeva la vita.

L'Inail ha provveduto a corrispondere le provvidenze di legge ai parenti superstiti dell'operaio deceduto; dopo aver effettuato questo pagamento, però, ha chiesto al proprietario del fabbricato il pagamento di tutte le somme che come istituto aveva corrisposto ai parenti in conseguenza della morte. Il proprietario del fabbricato si è opposto sostenendo la illegittimità della pretesa per non aver questo obbligo di ripetizione. Il tribunale, però, ha ritenuto che l'Inail avesse ragione e ha condannato il proprietario del fabbricato a versare all'istituto previdenziale la somma di euro 145.000. La corte di appello, però, ha riformato la sentenza ed ha rigettato la domanda dell'Inail contro l'appaltante perché il proprietario di fabbricato non aveva l'obbligo di adottare le misure di sicurezza o di vigilanza sul cantiere.
L'istituto previdenziale ha fatto ricorso in cassazione contro la sentenza della corte d'appello. La corte di cassazione ha rigettato il ricorso affermando i seguenti principi :"Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. sez. lav. n. 22818 del 28.10.2009), "in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire".
Si è, altresì, ribadito (Cass. sez. lav. n. 17092 dell’8.10.2012) che "l’art. 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell’opera da eseguire".
Nel caso sottoposto al suo esame, per la corte di cassazione, quel committente non aveva assunto quell'obbligo specifico di vigilanza solo in presenza del quale si sarebbe potuto giustificare la sua condanna a pagare quanto corrisposto dall'Inail ai parenti della vittima.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 11311/17; depositata il 9 maggio

 

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