25/04/2017
La legge Fornero, n. 92/2012, entrata in vigore il 18 luglio 2012, ha modificato le conseguenze del licenziamento invalido intimato a conclusione della procedura del licenziamento collettivo.
Le novità sono contenute nella nuova formulazione deell'art. 5 comma 3 della legge n. 223 del 1991.
Questo comma adesso prevede che
-"Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni".
In questo caso il regime sanzionatorio è il seguente:
-Reintegrazione nel posto di lavoro,
-risarcimento non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto
-versamento dei contributi previdenziali
-diritto di esercitare l’opzione delle 15 mensilità in sostituzione della reintegrazione.
-"In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12 della legge, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18."
Si tratta delle violazion formali.
In questo caso il regime sanzionatorio è il seguente:
-Risarcimento del danno da un minimo di dodici ad un massimo di 24 mensilità, ma senza la reintegrazione nel posto di lavoro e senza la possibilità di esercitare il diritto di opzione non essendovi la reintegrazione nel posto di lavoro.
-"In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18".
In questo caso il regime sanzionatorio è il seguente:
-Reintegrazione nel posto di lavoro
-Pagamento di una indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità
-Possibilità di esercitare il diritto di opzione.
-Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni .
Queste previsioni sono:
Impugnazione del licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione,
deposito del ricorso avanti il Tribunale entro i successivi 180 giorni dalla impugnazione del licenziamento.
Milano 17 luglio 2014
Contratto a tempo determinato disciplina vigente
La lettera di assunzione, atto fondativo del rapporto di lavoro
La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito. Nella lettera di assunzioni si possono prevedere patti di non concorrenza e termini di decadenza che maturino anche in costanza di rapporto di lavoro. La lettera di assunzione é il documento più importante del rapporto di lavoro. La sua elaborazione deve essere frutto di grande attenzione. Le imprese devono evitare l'uso di modelli o formulari perché le soluzioni adottabili possono essere le più diverse. L'autonomia negoziale é molto ampia. Nella cornice giuridica del rapporto di lavoro possono essere adottate le soluzioni più varie. Non esiste un solo modello contrattuale ma esistono infiniti modelli con le condizioni più diverse. L'autonomia negoziale non é utilizzata dalle parti o é utilizzata in modo del tutto marginale o malamente.
Il contratto a tempo determinato deve essere sottoscritto, a pena di nullità, con la forma scritta. Si tratta di un patto che deve risultare esplicitamente accettato dal lavoratore interessato.
Il contratto collettivo e la sua applicazione al singolo rapporto di lavoro
L'applicazione del contratto collettivo non é obbligatoria. Nella loro autonomia le parti possono far disciplinare il loro rapporto di lavoro dalle norme del codice civile, dalle leggi speciali e dagli accordi economici valevoli erga omesse della fine degli anni 50 e 60. Nel caso in cui le parti decidano di applicare al rapporto di lavoro il contratto collettivo non é obbligatorio applicare il contratto del settore merceologico di appartenenza ben potendo le parti richiamarsi ad un qualsiasi altro contratto collettivo. L'importante é che il trattamento economico e normativo complessivo riconosciuto al collaboratore corrisponda ai criteri previsti dall'art. 36 della costituzione.
Per il socio lavoratore di una cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, invece, è obbligatorio per legge applicare il contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza.