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Le strutture ospedaliere psichiatriche devono essere munite di adeguate misure di sicurezza e protezione

tag  News  Cassazione  sentenza  6030  2017  struttura  ospedaliera  risarcimento  danni 

25/03/2017

Exhibition On the Verge of Insanity. Van Gogh and his Illness ...Un’ex paziente ha convenuto in causa una Usl chiedendo il risarcimento dei danni che si era procurata cadendo da una finestra dell’ospedale), in cui era stata ricoverata a causa di una sindrome psichiatrica: assunse che sia il medico -che aveva ne aveva curato il ricovero- che il personale sanitario del reparto (compreso il primario ) non avevano adottato le necessarie misure di sorveglianza per scongiurare gesti autolesivi da parte della paziente; aggiunse che la finestra del bagno del "reparto donne" era munita di un parapetto inferiore a quello regolamentare e non presentava adeguate protezioni.

il Tribunale accolse la domanda risarcitoria nei confronti  di tutti, medici e struttura sanitaria, condannandoli in solido sul duplice rilievo che la struttura sanitaria  aveva trascurato il rischio di autolesione (consigliando il ricovero in un comune reparto di medicina generale e omettendo di dare prescrizioni per la sorveglianza.)

La Corte di Appello ha affermato la responsabilità della struttura ospedaliera per avere mantenuto la finestra del bagno da cui si era gettata la paziente. priva di un parapetto adeguato e di inferriate o altri ripari, non assolvendo pertanto agli obblighi di protezione incombenti sulla struttura. Ha rigettato le domande di risarcimento nei confronti dei medici perchè non ne ha ravvisato la responsabilità.

La corte di cassazione non ha rinvenuto violazioni di legge nella motivazione della sentenza di condanna e l’ha confermata per intero.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6030/17; depositata il 9 marzo

Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. art. 2049 cod. civ.

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno  

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile , al danneggiato è dovuta un'indennità , la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno  prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art.2050 cod. civ.

Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. ART. 2055 Cod. civ.

Rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2053 cod. civ.