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Il Comune non è sempre responsabile delle pietre sconnesse sulla pavimentazione stradale

tag  News  caduta  pietra  sconnessa  manto  stradale  risarcimento  danni  Cassazione  6833  2017 

23/03/2017

Diventa Reporter Siracusa, Pavimentazione sconnessa - Siracusa NewsUna signora ha convenuto in giudizio avanti il tribunale, il Comune della sua città chiedendo  che fosse condannato al risarcimento dei danni da lei sofferti a seguito di una caduta determinata dalla presenza di una pietra sconnessa e non visibile sul manto stradale. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale ha accolto la domanda e ha condannato il Comune al risarcimento dei danni quantificati in euro 100.000, nonché al pagamento delle spese di causa. Contro la sentenza è stato proposto in appello da parte del Comune; la Corte di Appello ha accolto l'impugnazione della sentenza e, in totale riforma, ha rigettato la domanda risarcitoria condannando la danneggiato al pagamento delle spese del doppio grado della causa favore del comune.

Contro la sentenza danneggiata proposto ricorso in cassazione. La Corte di Cassazione, però, rigettato ogni gravame contro la sentenza della corte d'appello perché l’esistenza della pietra sconnessa sul manto stradale era perfettamente visibile, anche in considerazione dell’ora diurna in cui era avvenuta la caduta; ed ha poi aggiunto che la danneggiata era ben a conoscenza di tale situazione e che, in considerazione dei problemi di equilibrio dei quali soffriva a causa di una rigidità delle articolazioni, ella avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare la caduta. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 6833/17; depositata il 16 marzo.

Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. art. 2049 cod. civ.

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno  

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile , al danneggiato è dovuta un'indennità , la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno  prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art.2050 cod. civ.

Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. ART. 2055 Cod. civ.

Rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2053 cod. civ.