15/02/2017
L'azienda ha contestato ad un suo dipendente il possesso e la abusiva acquisizione di appunti manoscritti concernenti informazioni confidenziali relative al prodotto denominato copolymer, informazioni che si riferivano alle materie prime, al loro costo, alla identità dei fornitori e dei clienti, alle modalità di produzione e di trasporto. Il tribunale e La corte di appello hanno ritenuto provata, sulla base delle deposizioni rese dai testi, la natura riservata dei documenti, che la società non aveva mai posto a disposizione del ricorrente, in quanto attinenti ad ambiti produttivi e commerciali che esulavano dal ruolo di responsabile della manutenzione; ritenendo la natura riservata dei documenti, hanno dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare comunicato al lavoratore.
Contro la decisione il lavoratore ha fatto ricorso in cassazione ma la sentenza sulla legittimità del licenziamento è stata confermata; la corte di cassazione ha affermato che " l’impossessamento di documenti aziendali di natura riservata implica violazione del dovere di fedeltà anche nella ipotesi in cui la divulgazione non avvenga, perché impedita dall’immediato intervento del datore di lavoro." Sulla idoneità del comportamento del lavoratore a minare la fiducia che il datore di lavoro deve necessariamente riporre nella correttezza e nella diligenza del lavoratore, " va detto che, sebbene l’art. 2105 c.c. richiami espressamente, oltre al divieto di concorrenza, solo il "divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa" o il "farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio", la non ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie delineate dal legislatore non è sufficiente a fare escludere la violazione dell’obbligo di fedeltà, atteso che il contenuto di detto obbligo è più ampio rispetto a quello risultante dal testo del richiamato art. 2105 c.c., integrandosi detta norma con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono al lavoratore di improntare la sua condotta al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede (Cass. 9.1.2015 n. 144)."
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3739/17; depositata il 13 febbraio.