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Un dirigente non deve rilasciare interviste che possano pregiudicare l'azienda per la quale lavora

tag  News  Cassazione  3468  2017  licenziamento  dirigente  prova  onere  datore lavoro 

12/02/2017

L'onere della prova è a carico del datore di lavoro

L'azienda contesta a un suo dirigente di aver dichiarato, nel corso di un'intervista rilasciata ad un quotidiano, nel periodo in cui ricopriva l'incarico di direttore finanziario della società, quanto segue: " "così, negli anni sono state realizzate varie operazioni dirette a fornire una rappresentazione dei bilanci della società diversa dal reale". Il dirigente si è difeso sostenendo di non aver mai reso al giornalista la dichiarazione e che, in realtà, la frase era riportata in un interrogatorio reso in un procedimento penale al pubblico ministero.  Il tribunale  e la corte di appello hanno rigettato l'impugnazione del licenziamento da parte del dirigente; hanno ritenuto che il dirigente aveva effettivamente rilasciato l’intervista.

La Corte di Cassazione, però, ha rimandato le parti avanti la corte d'appello perché nella sentenza ha riscontrato delle violazioni di legge: l'azienda aveva l'obbligo di provare che il dirigente aveva effettivamente rilasciato l'intervista; questo onere di prova si imponeva perché il dirigente aveva sempre affermato di non aver rilasciato quell'intervista. Non era il dirigente a dover dare la prova di non aver rilasciato l'intervista me era il datore di lavoro che doveva provare che quell'intervista era stata effettivamente da lui rilasciata. Le dichiarazioni rese al pubblico ministero nel procedimento penale, non possono essere ritenute rilevanti ai fini disciplinari costituendo un  imperativo dovere di legge.

La corte di appello dovrà riesaminare il caso eliminando il vizio riscontrato dalla Corte di Cassazione.

Se l'intervista dovesse risultare essere stata rilasciata effettivamente dal dirigente, il licenziamento sarà dichiarato legittimo; in caso contrario sarà annullato con tutte le conseguenze risarcitorie del contratto dei dirigenti.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3468/17; depositata il 9 febbraio.

 

 

Impugnazione del licenziamento del dirigente   Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.

Dirigente e licenziamento disciplinare.

Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al  dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente

Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.

Licenziamento con comunicazione scritta e specifica

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.  Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni  si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.