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Il contratto collettivo dell'industria riduce le garanzie risarcitorie del dirigente licenziato in modo illegittimo

Dalla Biennale di Venezia 2015.

La pattuizione collettiva dei dirigenti delle aziende del settore industria, che vi riportiamo nella tabella sottostante, inserendosi nel quadro politico e sindacale della nuova disciplina in materia di tutele crescenti del rapporto di lavoro degli operai, degli impiegati e dei quadri, ha rivisto al ribasso tutta la materia del licenziamento dei dirigenti, modificando i termini temporali del preavviso e incidendo decisamente sui criteri di quantificazione del danno in presenza di licenziamento illegittimo.

Ora la nuova normativa, per i dirigenti licenziati dopo l'1 gennaio 2014, è quella che vi offriamo con il riquadro sotto riportato che compara la normativa tra prima e dopo.

Dal confronto si evince con immediatezza la profonda differenza di trattamento introdotta dalle nuove norme del contratto collettivo che diminuiscono in modo sensibile le precedenti tutele del dirigente in presenza di illegittimo recesso del datore di lavoro.

Le nuove norme possono essere ovviamente derogate in melius per il dirigente su accodo delle parti.

 

 

 

Impugnazione del licenziamento del dirigente   Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.

Dirigente e licenziamento disciplinare.

Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al  dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente

Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.

Licenziamento con comunicazione scritta e specifica

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.  Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni  si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.