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Anche al direttore generale le garanzie della procedura di contestazione di addebito

Se ha sbagliato ha diritto di conoscere il perchè e di difendersi

Al rapporto di lavoro dirigenziale è da ritenersi applicabile la L. n. 300 del 1970, art. 7, come principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare. Questo è solco interpretativo anche di importanti pronunce della Corte costituzionale (in particolare: 30 novembre 1982 n. 204; 25 luglio 1989 n. 427; 1 luglio 1992 n. 309; 1 giugno 1995 n. 220).

Le procedure di contestazione dei fatti posti a base del recesso, trovano la loro effettiva ratio non già nelle caratteristiche intrinseche del rapporto di lavoro, ma nella capacità dei suddetti fatti di incidere direttamente, al di là dell'aspetto economico, sulla stessa "persona del lavoratore", ledendone talvolta, con il decoro e la dignità, la stessa immagine in modo irreversibile.

Le garanzie procedimentali (di previa contestazione e di tutela del diritto di difesa, nel contraddittorio) dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3 debbano trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa.

Il principio giurisprudenziale è stato così individuato e riaffermato dalla Corte di Cassazione:

"Ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, anche a prescindere dalla specifica individuazione di suoi comportamenti soggettivi e potendo il recesso dipendere da obiettive esigenze di organizzazione interna) l'indipendentemente dalle previsioni di un contratto di lavoro individuale, quand'anche esso escluda il ricorso alla normativa disciplinare collettiva, le garanzie procedimentali (di previa contestazione e di tutela del diritto di difesa, nel contraddittorio) dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3 in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, sia se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, sia se a base del recesso ponga condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, con la conseguenza che la violazione di dette garanzie esclude la possibilità di valutare le condotte causative del recesso".

Cassazione civile  sez. lav.   10/02/2015 ( ud. 20/11/2014 , dep.10/02/2015 ) n. 2553.

 

Impugnazione del licenziamento del dirigente   Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.

Dirigente e licenziamento disciplinare.

Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al  dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente

Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.

Licenziamento con comunicazione scritta e specifica

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.  Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni  si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.