02/05/2016
In prossimità del raggiungimento del periodo di comporto (per il concetto si veda wikipedia), al fine di evitarne la maturazione, un lavoratore ha chiesto di poter usufruire delle ferie maturate. Il datore di lavoro, incurante di questa domanda, ha comunicato al lavoratore interessato il licenziamento per superamento del periodo di comporte senza concedere le ferie richieste dal lavoratore. Il tribunale prima la corte d'appello dopo hanno dichiarato la illegittimità del licenziamento ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro. Il datore di lavoro, non soddisfatto, ha proposto ricorso per cassazione.
La corte di cassazione, pur ribadendo il principio che il periodo di godimento delle ferie non può essere scelto arbitrariamente dal lavoratore e che le le ferie non possono essere richieste per nascondere e sostituire la malattia, ha ritenuto che "deve ritenersi prevalente l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto.conseguendone che il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, gravando quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, di mostrare -ove sia stato investito di tale richiesta- di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tale modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto". La cassazione ha continuato nella sua motivazione facendo rilevare anche che il "datore di lavoro non aveva neppure dedotto, né tantopoco provato, la sussistenza delle ragioni organizzative ostative alla concessione delle ferie". (Cassazione 14 aprile 2016 numero 7433).
Dimissioni e maternità
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Le dimissioni con data certa
Dimissioni e abuso del foglio firmato in bianco
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.