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Durante la malattia, si può anche prestare collaborazione nel ristorante del marito a condizione che non si pregiudichi la guarigione.

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18/08/2016

Il Tribunale di Milano sezione lavoro ha dichiarato la legittimità di un licenziamento intimato ad una lavoratrice per aver esercitato una continua attività lavorativa extra aziendale presso il ristorante del marito in un periodo di assenza dal servizio per un infortunio sul lavoro. La corte di appello di Milano, però, accogliendo l'impugnazione della lavoratrice, ha riformato la sentenza del tribunale ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro. La cassazione alla quale si è rivolta l'azienda ha confermato la sentenza.

La corte di cassazione ha confermato quanto affermato dalla corte di appello di Milano che, dall'esame della prova testimoniale ha tratto "il convincimento sul fatto che non erano emersi elementi sufficienti a provare con certezza che la lavoratrice, avesse effettivamente espletato, durante il periodo in cui era stata assente dal lavoro a seguito dell'infortunio subito il 3.9.07, attività lavorativa presso il ristorante dei proprio compagno o che, comunque, avesse posto in essere attività tali da ritardare la relativa guarigione. A conforto del fatto che le condotte poste in essere lavoratrice durante la sua permanenza serale nel ristorante del compagno non apparivano, in ogni caso, tali da comportare una violazione delle prescrizioni di riposo e di cure impartite dai certificati medici, non trattandosi di attività richiedenti particolari sforzi, né lunga permanenza in piedi".
Per la corte di cassazione non merita censura l'affermazione della corte d'appello di Milano "in merito alla ritenuta compatibilità dell'attività svolta dalla lavoratrice, oggetto di contestazione, con gli obblighi gravanti sulla medesima di non ostacolare il suo pieno recupero lavorativo."
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 15982/16; depositata il 1° agosto).

Le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può presentare le dimissioni immediate, per giusta causa, senza concedere al datore di lavoro il preavviso previsto dalla legge e dal contratto collettivo.Le dimissioni per giusta causa si presentano se il datore di lavoro si renda inadempiente ai suoi obblighi contrattuali; l'inadempimento è configurabile, innanzitutto, nella mancata corresponsione della retribuzione o dei vari istituti di natura economica previsti dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni per giusta causa anche in presenza di mobbing o di inosservanza delle misure di sicurezza e antinfortunistiche. L'inadempimento del datore di lavoro deve essere di un certo valore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali non è stato ritenuto motivo per la presentazione delle dimissioni per giusta causa perché il datore di lavoro è obbligato a questi pagamenti nei confronti di un soggetto terzo e non direttamente nei confronti del lavoratore anche se ne è il beneficiario. La lettera di dimissione deve indicare in maniera specifica il motivo della presentazione delle dimissioni. Se le dimissioni sono state correttamente presentate, il lavoratore ha diritto ad avere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; in caso contrario questo diritto spetta al datore di lavoro, che potrà trattenere direttamente a l'importo dalla busta paga.

Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.