16/04/2016
Con ricorso al Tribunale una lavoratrice esponeva di essere stata oggetto di comportamenti vessatori da parte del datore del lavoro sin dal 2005; che a causa di ciò si era assentata per malattia dall'aprile 2006; che in data 27.12.06 il suo periodo di comporto era scaduto; che a seguito di nota del datore di lavoro (26.1.07) presentava domanda di aspettativa che veniva accolta; che in data 31.8.07 il datore di lavoro le comunicava che anche il periodo di aspettativa si era esaurito il 28.8.07, sicché veniva invitata a riprendere servizio; che in data 4.9.07 veniva licenziata per superamento del comporto. La ricorrente contestava il licenziamento, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro con le conseguenze di cui all'art. 18 L. n. 300\1970, oltre al risarcimento dei danno biologico. Il Tribunale accoglieva la domanda della lavoratrice, ad eccezione di quella risarcitoria. Proponevano appello sia il datore di lavoro che la lavoratrice.
Con sentenza depositata il 15 maggio 2012, la Corte d'appello, riuniti i gravami, li rigettava entrambi, ritenendo in particolare che il licenziamento era stato intimato dopo nove mesi dal superamento del periodo di comporto.
Ha proposto ricorso per cassazione il datore di lavoro.
La Corte di Cassazione decidendo la controversia in modo favorevole al datore di lavoro ha affermato il seguente " principio: in caso di malattia dei dipendente, la concessione, di fatto, da parte del datore di lavoro, del periodo di aspettativa previsto dal c.c.n.l. di categoria, ancorché richiesto allorquando il periodo di comporto sia già esaurito, non elimina l'effetto di giustificare l'assenza sino allo scadere del periodo di aspettativa, restando escluso che il licenziamento intimato pochi giorni dopo l'esaurimento della detta aspettativa, possa considerarsi illegittimo, sia sotto il profilo della rinuncia tacita al recesso per superamento dei comporto, sia sotto il profilo dell'affidamento del dipendente circa la prosecuzione dei rapporto."
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 gennaio – 6 aprile 2016, n. 6697
Dimissioni e maternità
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Le dimissioni con data certa
Dimissioni e abuso del foglio firmato in bianco
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.