23/02/2016
Il Consiglio di Stato nega il diritto all'accesso dell'impresa ai documenti contenenti le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori. Il rifiuto é motivato dall'esigenza di "prevenire eventuali atti di ritorsione o indebite pressioni da parte del datore di lavoro" nei confronti dei dipendenti che hanno rilasciato le dichiarazioni e "a preservare in un contesto più ampio, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione del rapporto di lavoro". Nell'affermare questo principio, il Consiglio di Stato richiama la Costituzione e la normativa europea. I lavoratori che hanno reso le dichiarazioni raccolte dagli ispettori hanno diritto alla riservatezza sul contenuto delle loro dichiarazioni.( sentenza 24 novembre 2014).
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)