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Per il risarcimento anche il danno morale deve essere oggetto di prova

 

Il fatto

L'ex moglie ha denunciato penalmente il coniuge a non aver adempiuto l'obbligo di mantenimento a favore dei figli corrispondendo l'assegno che il tribunale gli aveva posto a carico. Il giudice di pace ha accolto la domanda di risarcimento ed ha condannato l'ex marito al pagamento di un importo riparatore. Il tribunale, in sede di impugnazione della sentenza, ha rigettato la domanda.

Il diritto

La corte di cassazione chiamata a pronunciarsi sulla vicenda ha  affermato questo importante principio

"Or bene, questa Corte ha più volte affermato che il risarcimento di un danno non patrimoniale derivante da reato non può ritenersi in re ipsa. È, invece, onere di chi ne pretende il risarcimento descrivere e spiegare, nell'atto introduttivo del giudizio, in cosa sia concretamente consistito il pregiudizio di cui domanda ristoro (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014, Rv. 633405; Sez. L, Sentenza n. 25691 del 01/12/2011, Rv. 619940; e soprattutto Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011, Rv. 617669). Nel caso di specie, pertanto, corretto è il decisum del giudice d'appello, posto che al cospetto d'una domanda ultragenerica come quella formulata dall'attrice nell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, altra pronuncia non era possibile che quella di inammissibilità."

Dalla decisione della corte di cassazione desume che il danno morale conseguente ad un reato non può essere considerato come un fatto naturale, in re ipsa, che non ha bisogno di essere dedotto e provato. Questo danno, invece, deve essere oggetto di specifica deduzione e offerta di prova. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12614/15; depositata il 18 giugno)

 Questo orientamento giurisprudenziale è estremamnete rigido e si risolve in un favore nei confronti del dannegiante. La cassazione in altre e precedenti sentenze in materia di danno morale ha affermato che  " costituendo il danno morale un patema d'animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità."   Cassazione civile    sez. III  03/04/2008 N. 8546. 

 

 

Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. art. 2049 cod. civ.

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno  

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile , al danneggiato è dovuta un'indennità , la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno  prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art.2050 cod. civ.

Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. ART. 2055 Cod. civ.

Rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2053 cod. civ.