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Se il cane morde, paga il padrone

Inizio Evento 07/01/2015

A volte, mordono

Il Tribunale di Messina ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Messina con la quale l’imputata era stata condannata, al risarcimento del danno a favore della parte civile per avere cagionato a un uomo, omettendo di custodire adeguatamente il proprio cane, lesioni personali da morso. Il cane aveva tentato più volte di azzannare la parte offesa quando transitava in bicicletta avanti il giardino dell'imputata. L'ultima volta, il tentativo del cane ha avuto successo e il ciclista è stato azzannato al ginocchio procurandogli lesioni personali.

Per la corte di cassazione il padrone del cane, responsabile per omessa custodia, è stato giustamente condannato al risarcimento dei danni procurati all'incolpevole ciclista che transitava in una pubblica via. Affermata la responsabilità penale della proprietaria del cane, i danni del ciclista possono essere anche liquidati in separato giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 ottobre – 22 dicembre 2014, n. 53138

Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. art. 2049 cod. civ.

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno  

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile , al danneggiato è dovuta un'indennità , la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno  prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art.2050 cod. civ.

Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. ART. 2055 Cod. civ.

Rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2053 cod. civ.