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Impalcatura condominio, responsabile impresa per il furto nell'appartamento

Dalla Biennale di Venezia 2015

Un condominio per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione si rivolge ad un’impresa edile che installa delle impalcatura. Utilizzando l’impalcatura un ladro si introduce nell’appartamento di un condomino rubando gioielli per un considerevole valore. Il derubato agisce avanti il tribunale chiedendo il risarcimento dei danni al condominio e all’impresa per non aver installato idonee misure anti intrusive. Il tribunale ha accolto la domanda di risarcimento. La Corte di appello ha ravvisato la responsabilità dell’impresa appaltatrice per il fatto che dalle testimonianze acquisite è emerso che aveva omesso di adottare le misure idonee ad impedire l'intrusione di terzi - quali l'illuminazione notturna, la guardiania ed altri accorgimenti - così agevolando colposamente il furto, essendosi il ladro introdotto proprio attraverso il ponteggio. Ha ritenuto corresponsabile il committente Condominio, per non avere questo assunto alcuna iniziativa per indurre l'appaltatrice ad adottare le misure di salvaguardia della sicurezza del fabbricato, richiamando a supporto Cass. civ. n. 2844/2005, n. 6435/2009 ed altre. La corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla controversia risarcitoria, ha ribadito il principio più volte affermato dalla stessa corte secondo il quale” la responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di impalcature per l'espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo del ponteggio (Cass. civ. Sez. 3, 6 ottobre 1997 n. 9707; Idem, 11 febbraio 2005 n. 2844; Idem, 17 marzo 2009 n. 6435, ed altre). La sentenza citata in contrario dal ricorrente non è significativa, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, poiché in quel caso la Corte di merito aveva ritenuto non dimostrato, fra l'altro, il nesso causale fra l'esistenza dell'impalcatura e l'ingresso dei malviventi nell'appartamento svaligiato. La sentenza ha comunque ribadito il principio per cui la responsabilità va ricollegata non alla mera sussistenza del ponteggio, ma al fatto che sia stato omesso qualunque accorgimento idoneo ad ovviare alla situazione di pericolo.” Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 26900 Nell’esecuzione dei lavori l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di adottare ogni idonea misura di sicurezza per evitare danni ai singoli condomini, compresi quelli derivanti dalla intrusione dei ladri.

Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. art. 2049 cod. civ.

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno  

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile , al danneggiato è dovuta un'indennità , la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno  prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art.2050 cod. civ.

Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. ART. 2055 Cod. civ.

Rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2053 cod. civ.