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La Corte di Cassazione e il gioco del calcio: non è attività pericolosa!

Il caso è il seguente: i genitori di un minore citavano in giudizio una società sportiva chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal figlio colpito al volto da una pallonata in occasione di una partitella di calcio svoltasi durante uno stage multi sportivo. 
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda formulata dai genitori, condannando la società sportiva al risarcimento del danno, mentre l Corte di appello ha ribaltato la sentenza rigettando la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori in prime cure.
Il figlio, raggiunta nelle more del giudizio la maggiore età, ha tuttavia proposto ricorso per Cassazione, contestando in particolare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 c.c. ed eccependo la possibilità di far rientrare il gioco del calcio, insegnato presso una società sportiva, nell'alveo delle attività pericolose così come previsto dall'art. 2050 c.c.
Con la sentenza 27 novembre 2012, n.20982 la Suprema Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento, affermando che il gioco del calcio non può essere qualificato come un'attività pericolosa rilevante ai sensi dell'art. 2050 c.c., in quanto si tratta di un disciplina che privilegia l'aspetto ludico pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico e non può quindi essere configurata come attività pericolosa.
Milano, 1 aprile 2013

Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. art. 2049 cod. civ.

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno  

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile , al danneggiato è dovuta un'indennità , la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno  prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art.2050 cod. civ.

Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. ART. 2055 Cod. civ.

Rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2053 cod. civ.