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Per la corruzione, un intervallo temporale anche lungo può essere irrilevante

Il fatto

L'atto di corruzione, commesso da un privato, riguarda la corresponsione di euro trentamila ad G.A., quale Comandante del Corpo di Polizia locale di Roma, effettuata nella  qualità di amministratore delegato di una società, in cambio dell'affidamento del servizio di ripristino della viabilità post-incidente in caso di pericolo per la circolazione nel territorio del predetto Comune, che sarebbe stato effettuato dal G. con atti contrari ai doveri d'ufficio.

Il diritto

La corte di cassazione, intervenendo sulla questione giuridica, ha colto l'occasione per affermare due principi  di notevole rilevanza:

"in tema di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, ai fini dell'accertamento della controprestazione offerta dal corruttore, la nozione di "altra utilità" quale oggetto della dazione o della promessa al  pubblico  ufficiale non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette.

In tal senso si è precisato, inoltre, che la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente (Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, dep. 11/07/2013, Rv. 255617)."

Ed ancora: "il  reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p. sussiste ogni qual volta la dazione in favore del pubblico  ufficiale costituisca il compenso del favore ottenuto, a nulla rilevando che la stessa sia avvenuta a distanza di tempo dalla formazione dell'atto (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che aveva qualificato come  corruzione propria l'emissione da parte di un assessore regionale di decreti di finanziamento di opere pubbliche, poi aggiudicate da un imprenditore edile, che aveva versato al primo, quale compenso per il favore ottenuto, un contributo elettorale in occasione di consultazioni svoltesi a distanza di anni)." Cassazione penale  14/10/2014 ( ud. 14/10/2014 , del.05/11/2014 ) Numero: 45847.

Nella foto: opera di Walter Pozzebon, Asti.

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06/05/2018 DAL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.  Art. 7 – Dovere di fedeltà.... [Leggi tutto]