27/12/2014
Ritenendosi diffamato, ha citato avanti il giudice civile il direttore del giornale, i giornalisti autori dell'articolo e l'editore per alcuni articoli ritenuti diffamatori. pubblicati sul giornale Il tribunale ha accolto la domanda ed ha condannato i responsabili al risarcimento dei danni. La corte di appello, accogliendo il motivo di doglianza di giornalisti ed editore, ha riformato integralmente la sentenza ritenendo l'esistenza dell'esimente del diritto di cronaca.
Il diffamato ha proposto ricorso per cassazione. La cassazione, però, non è entrata nel merito della controversia perché i motivi dell'impugnazione tendevano ad una favorevole valutazione del fatto in contestazione, "così da ottenere dalla Corte di legittimità una diversa pronunzia di merito". In cassazione non si può ricorrere sempre e comunque. I motivi sono limitati e tassativi
La corte di cassazione, ha colto l'occasione per spiegare che " in tema di diffamazione a mezzo stampa ed, in particolare, di scriminante del diritto di cronaca e di critica, i suoi limiti di controllo sono ristretti alla verifica della ricorrenza dei canoni dell'interesse pubblico, della veridicità dei fatti narrati e della continenza espressiva.
L'accertamento circa la natura diffamatoria o meno dell'espressione utilizzata resta prerogativa propria del giudice del merito ed il relativo giudizio sfugge al controllo di legittimità, se congruamente e logicamente motivato."
Quell'articolo, evidentemente, aveva i requisiti del diritto di cronaca che prevale sull'interesse soggettivo di chi si è ritenuto in qualche modo offeso. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 ottobre – 12 dicembre 2014, n. 26170