23/11/2014
Il fatto
Un carabiniere secondo il tema d'accusa aveva costretto e indotto xxx a promettergli, attraverso una serie di condotte analiticamente descritte nel capo d'imputazione, la somma di Euro cinquecento quale corrispettivo dell'omessa denuncia delle situazioni di irregolarità riscontrate all'esito di un controllo effettuato presso la ditta di confezioni di cui era titolare la madre del predetto cittadino cinese xxx, al quale fissava per l'indomani un appuntamento per la consegna della somma, raccomandando al suo interlocutore di non farne parola con nessuno; presentatosi al concordato appuntamento, allorchè il cittadino cinese gli offriva la minor somma di trecento Euro, egli rispondeva dicendo che li avrebbe ricevuti tutti insieme la prossima volta.
La Corte d'appello ha condannato il carabiniere per il reato di concussione integrata dalla "costrizione".
La Corte di Cassazione ha così definito il reato di concussione per costrizione:
“ai fini della configurabilità del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., come modificato dalla L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 75, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che di conseguenza, come avvenuto nel caso in esame si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciatogli (Sez. Un., n. 12228 del 24/10/2013, dep. 14/03/2014, Rv. 258470; Sez. 6, n. 2305 del 19/12/2013, dep. 20/01/2014, Rv. 258655).
L'abuso costrittivo del pubblico agente si è infatti realizzato non certo attraverso una forma attenuata di pressione morale variamente configurabile come persuasione, suggestione o inganno, sì da lasciare un, sia pur ridotto, margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario, ma con la esplicita prospettazione della minaccia di un danno "contra ius", da cui è derivata una grave limitazione della libertà di determinazione del soggetto passivo, il quale, senza alcun vantaggio indebito per sè, è stato posto di fronte all'alternativa di subire un danno, o di evitarlo con la dazione di una utilità indebita.”
Cassazione penale sez. VI 11/07/2014 ( ud. 11/07/2014 , dep.12/09/2014 ) n.37655
Nella foto: opera di Walter Pozzebon, Asti.