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Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione di risarcimento, il caso Eternit

La Corte di Cassazione, in modo costante e pacifico, in materia di prescrizione del reato e di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni causati direttamente dal reato stesso  ha affermato i “seguenti principi (Sez. 3, n. 872 del 17/01/2008, Rv. 601457), secondo cui, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due prescrizioni, a meno che il danneggiato, costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., e tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo; in caso di estinzione del reato per prescrizione, tale effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione, tranne che la parte civile abbia revocato la costituzione o non abbia, comunque, coltivato la pretesa, venendo in tal caso meno la volontà di esercitare il diritto che è alla base dell'effetto interruttivo. Se, dunque, vi è stata costituzione di parte civile, si verifica l'interruzione con effetto permanente per tutta la durata del processo e tale termine ricomincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione (Sez. 3, n. 14450 del 19/11/2001, Rv. 550336).” Cassazione penale  sez. VI  06/02/2014 ( ud. 06/02/2014 , dep.28/04/2014 ) n.17799

Applicando questi principi al processo Eternit, che in questi giorni fa tanto runore sulla piazza, i danneggiati  che si sono costituiti parte civile  nel processo penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti non patiscono gli effetti della prescrizione del reato e possono continuare a far valere le loro pretese risarcitorie in sede civile. Tutti coloro che, invece, non si sono costituiti parte civile nel processo penale, definito con la sentenza della Corte di Cassazione, e nel corso degli anni non hanno provveduto ad interrompere la prescrizione inviando le lettere di richiesta del risarcimento dei danni, hanno irrimediabilmente perso l’opportunità di poter agire civilmente contro i responsabili. Non hanno più azione civile perché questa azione si è prescritta per il decorso del tempo e l’inerzia del titolare del diritto. Coloro che non si sono costituiti parte civile ma hanno periodicamente interrotto la prescrizione possono ancora agire in sede civile per ottenere il loro risarcimento dei danni.

La sentenza di proscioglimento per prescrizione non restituisce l'onore all'imputato perché con questo tipo di sentenza  il giudice riconosce ontologicamente la penale responsabilità dell'imputato ma non  procede alla condanna semplicemente per il lungo tempo trascorso dalla consumazione del reato. L'imputato resta sempre e comunque colpevole ma non sconta nessuna pena. Riceve solo  il beneficio di non essere punito ma le conseguenze risarcitorie nei confronti delle vittime restano impregiudicate nei limiti che abbiamo indicato sopra.

Altri e diversi processi penali aventi ad oggetto imputazioni diverse da quello Eternit chiuso con la sentenza della Cassazione sulla prescrizione non sono ovviamente interessati in modo automatico da questa sentenza della Corte di Cassazione. Ogni caso è un caso a sè.

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06/05/2018 DAL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.  Art. 7 – Dovere di fedeltà.... [Leggi tutto]