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Le modalità di sciopero

Con questa sentenza il tribunale di Savona spiega il concetto di ”sciopero“ che è l'astensione totale dal lavoro e dichiara la illegittimità dei comportamenti dei lavoratori che modificano in modo unilaterale la prestazione lavorativa da rendere.

“La nozione di sciopero implica un'astensione totale dal lavoro, cosicché restano estranee al concetto di sciopero tutte quelle forme di lotta sindacale che non comportino una negazione completa dell'attività lavorativa, ferma restando la legittimità di intervallare i periodi di sciopero con periodi di offerta della prestazione (c.d. sciopero a singhiozzo), oppure di limitare lo sciopero soltanto ad una parte dei dipendenti (c.d. sciopero parziale), oppure ancora di effettuare a turno lo sciopero nei diversi reparti (c.d. sciopero a scacchiera): presupposto indispensabile per l'esercizio legittimo del diritto di sciopero è che il singolo lavoratore, per il tempo in cui attua la propria protesta, si astenga completamente dalla prestazione lavorativa, non potendo, al contrario, invocare il diritto di sciopero per selezionare i compiti da svolgere e quelli da sospendere, ovvero per rifiutare prestazioni accessorie, ovvero infine per svolgere mansioni diverse da quelle legittimamente richieste.

Non costituiscono pertanto sciopero, e non sono quindi, protette dalla garanzia d forma, lotta, sindacale,i cui all'art. 40 della Costituzione, altre forme di lotta sindacali quali la non collaborazione, l'ostruzionismo, lo sciopero delle mansioni, il c.d. sciopero pignolo, trattandosi di comportamenti che hanno in comune il fatto di costituire condotte diverse dalla mera astensione dal lavoro.

Se, dunque, costituisce legittimo esercizio di sciopero soltanto una condotta che si sostanzi in una astensione completa dal lavoro, non può essere considerato tale il comportamento del lavoratore che, modificando unilateralmente la prestazione dovuta, continui a lavorare, svolgendo però soltanto alcune delle mansioni contrattualmente dovute e rifiutandone altre, come in questo caso, le prestazioni aggiuntive rientranti, per tutti i motivi già esposti, nell'ordinaria attività lavorativa.”

 

Nella foto: opera di Armando Scivalez, 1969. Chiedevano lavoro-no morte. olio su tela

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