05/10/2014
Il fatto:
Un lavoratore, con mansioni di esattore ad un casello autostradale, si assenta dal lavoro per malattia; durante il periodo della malattia, però, egli partecipa a due concorsi ippici categoria gentleman, in qualità di driver.
Il datore di lavoro contesta la circostanza al lavoratore sostenendo l'incompatibilità della malattia con la sua partecipazione ai due concorsi ippici. All'esito della procedura di contestazione di addebito, non ritenendo esauriente la giustificazione addotta dal lavoratore, è stato intimato il licenziamento disciplinare per giusta causa.
Il tribunale e la corte di appello hanno ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro; la corte di cassazione ha cassato la sentenza rinviando ad altro giudice di merito per il riesame di alcune questioni rimaste oscure.
I principi di diritto affermati dalla corte di cassazione sono i seguenti:
"Lo svolgimento di altre attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generale di correttezza, buonafede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui Detta attività esterna sia per se sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia. "...
Lo stato di malattia del lavoratore ex art. 2110 codice civile non comporta l'impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma è solo impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente; di guisa che, nel caso di un lavoratore assente per malattia il quale sia stato sorpreso nello svolgimento di altre attività, spetta al dipendente, secondo il principio della distribuzione dell'onere della prova, dimostrare la compatibilità di dette attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa e quindi la loro idoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando peraltro la relativa valutazione riservata al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto".
Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione dei principi enunciati con la conseguente necessità del riesame di alcune circostanze.Sentenza numero 17.625 del 5 agosto 2014.
La foto: Ferdinando De Pero ( 1892 -1960) pittore del secondo Futurismo.