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Omette i versamenti all'Inps ma è assolto

Il Tribunale  di Milano ha assolto  un  imputato accusato di non aver provveduto al versamento delle ritenute previdenziali risultanti dalla certificazione rilasciaProcessi: pedofilia, niente assoluzione per i coniugi Covezzitaai sostituiti per  il periodo d'imposta 2007.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di assoluzione.

L'imputato è stato assolto in considerazione delle  particolari circostanze nel cui contesto è maturato l'omesso versamento:  “ l'imputato aveva dovuto "fronteggiare una situazione di grave crisi finanziaria dell'impresa, attribuibile alla precedente amministrazione, che aveva portato con sé una grave carenza di liquidità". …”In tale grave contesto il liquidatore aveva tentato di acquisire liquidità tentando di vendere l'unico immobile di proprietà della società e di ricavare denaro liquido dal marchio, senza effettivo successo nonostante il suo concreto impegno attestato dalle deposizioni testimoniali. Le uniche liquidità conseguite dal marchio erano state destinate al pagamento dei dipendenti e dell'Inps e l'impegno del liquidatore era dimostrato anche dal fatto che "dell'intero periodo di imposta 2007 risultano omessi soltanto i versamenti relativi al mese di agosto e per una sola parte di lavoratori". Da ciò il Tribunale desume che l'imputato non aveva "un'alternativa ragionevolmente esigibile rispetto alla condotta tenuta" perché non censurabile è da qualificarsi una scelta di amministrazione che "ha preferito adempiere ai debiti tributari e contributivi inerenti alla propria gestione nonché obbligazioni che egli aveva assunto nei confronti di una categoria sociale (i lavoratori dipendenti licenziati) in grave difficoltà piuttosto che effettuare pagamenti di una somma considerevole attinente ad una categoria lavorativa al momento non coinvolta nella trattativa sindacale", nella prospettiva sempre di riuscire successivamente a ripianare ogni debito vendendo l'immobile.

Dall’imputato, per il tribunale prima e  la corte di cassazione dopo, nell'occasione specifica e nel contesto dei fatti contestati non era esigibile una diversa condotta rispetto a quella in concreto da lui posta in essere.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 febbraio – 26 febbraio 2014, n. 9264

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